Vendita di latte scaduto: non sempre è reato

L’art. 5 lett. b) della L. n. 283/1962, dedicata alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, stabilisce come sia “vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione“; ai sensi di tale norma, il Tribunale di Bari aveva condannato un esercente, reo di aver messo in vendita quattro confezioni di latte con data di scadenza decorsa da tre mesi.
La ricostruzione del giudice di primo grado, però, non è corretta, poiché la fattispecie di reato prevista dall’art. 5 lett. b) L. n. 283/1962 tutela la salubrità degli alimenti sotto il profilo igienico-sanitario; pertanto, per poter ritenere configurata tale fattispecie criminosa, è necessario che le analisi di laboratorio accertino in concreto il cattivo stato di conservazione dell’alimento e l’inosservanza di prescrizioni che mirino a prevenire i pericoli della precoce degradazione o contaminazione o alterazione dell’alimento in questione; e ciò non è avvenuto nel caso di specie, in cui le analisi non hanno rilevato alcuna anomalia, sussistendo il solo dato temporale del superamento della data di scadenza.
Pertanto, la Cassazione Penale, con la sentenza n. 17063 del 18 aprile 2019, ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Bari, precisando come la messa in vendita di prodotti alimentari con data di scadenza superata non costituisca reato, ma illecito amministrativo, a meno che non sia provato il suo cattivo stato di conservazione.

Somministrazione di cibo non gluten free ad un soggetto celiaco e poli-allergico

Fa discutere la sentenza n. 5890 del 7 febbraio 2019 pronunciata dalla Cassazione Penale, sez. IV, nella quale è sancito che “ll gestore di un esercizio di ristorazione il quale, informato delle poli-allergie dell’avventore (tra cui morbo celiaco ed allergia al grano, glutine, fermento, formaggi, pesce, etc.), somministri allo stesso una diversa vivanda contenente grano, contrariamente a quanto stabilito (nella specie, un pasto che prevedesse l’esclusione di alimenti dannosi alla sua salute), risponde del reato di omicidio colposo, ove si dimostri che il gestore sia stato compiutamente edotto sulla gravità delle allergie del commensale e sugli effettivi pericoli connessi alla trasgressione del regime alimentare cui egli è tenuto, non essendo sufficiente la mera richiesta di un “pasto per celiaci” senza l’indicazione di specifiche allergie ai cereali“.

Alla luce di tale pronuncia, quindi, è responsabile di omicidio colposo il ristoratore che somministri all’avventore alimenti contenti allergeni ma, affinché la responsabilità sia configurabile, sono richiesti requisiti molto stringenti: infatti, è necessario dimostrare che il ristoratore sia stato reso “compiutamente edotto” sulle allergie del commensale e sulle conseguenze della violazione del prescritto regime alimentare. Tale requisito non si ritiene soddisfatto nel caso in questione, in cui i genitori del ragazzo avevano concordato con il ristoratore un generico “pasto per celiaco“, senza riferire espressamente delle allergie al grano ed al glutine: pertanto, i giudici hanno ritenuto che mancasse la piena “consapevolezza nell’imputato delle ben più gravi conseguenze che sarebbero potute derivare dalla eventuale somministrazione di specifici alimenti allergenici”.

La Corte di Cassazione ha rinviato al giudice di secondo grado per un nuovo giudizio, a fronte di ragioni processuali relative alla valutazione degli elementi istruttori: non resta, pertanto, che attendere l’esito di tale fase processuale e, nel contempo, auspicare una maggiore informazione e sensibilizzazione sul tema della celiachia, delle allergie e delle intolleranze alimentari, soprattutto nei confronti di soggetti quali i ristoratori, ai quali devono essere ben noti i rischi legati a tali patologie.