
L’art. 5 lett. b) della L. n. 283/1962, dedicata alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, stabilisce come sia “vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione“; ai sensi di tale norma, il Tribunale di Bari aveva condannato un esercente, reo di aver messo in vendita quattro confezioni di latte con data di scadenza decorsa da tre mesi.
La ricostruzione del giudice di primo grado, però, non è corretta, poiché la fattispecie di reato prevista dall’art. 5 lett. b) L. n. 283/1962 tutela la salubrità degli alimenti sotto il profilo igienico-sanitario; pertanto, per poter ritenere configurata tale fattispecie criminosa, è necessario che le analisi di laboratorio accertino in concreto il cattivo stato di conservazione dell’alimento e l’inosservanza di prescrizioni che mirino a prevenire i pericoli della precoce degradazione o contaminazione o alterazione dell’alimento in questione; e ciò non è avvenuto nel caso di specie, in cui le analisi non hanno rilevato alcuna anomalia, sussistendo il solo dato temporale del superamento della data di scadenza.
Pertanto, la Cassazione Penale, con la sentenza n. 17063 del 18 aprile 2019, ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Bari, precisando come la messa in vendita di prodotti alimentari con data di scadenza superata non costituisca reato, ma illecito amministrativo, a meno che non sia provato il suo cattivo stato di conservazione.

